Si fa presente che con decreto legge approvato il 24 novembre 2021, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”, è stato esteso, a far data dal 15 dicembre 2021, l’obbligo di vaccino anti Covid-19 anche a tutto il personale scolastico. Da tale data, dunque, non sarà più possibile entrare in servizio con il Green pass da test antigenico rapido o molecolare, ma solo ed esclusivamente mediante Green pass attestante l’avvenuta vaccinazione.
Il sottoscritto, Dirigente scolastico di Codesto Istituto, sarà responsabile della verifica dell’adempimento.
Nei casi in cui, dalle verifiche effettuate, non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione, gli interessati saranno invitati a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante, in alternativa:
• l’effettuazione della vaccinazione
• il differimento
• l’esenzione
• l’avvenuta richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a 20 giorni dall’invito
• l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.
In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, gli interessati dovranno a trasmettere immediatamente e comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione sarà accertata l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne verrà data immediata comunicazione scritta all’interessato. L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.
La violazione delle disposizioni di cui sopra è punita con una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro. La sanzione è irrogata dal prefetto.

Priorità di accesso alla vaccinazione
Infine, si segnala che, con circolare 53886 del 25/11/2021, il Ministero della Salute raccomanda, a partire dal 1° dicembre 2021, la somministrazione della dose di richiamo (booster), nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, anche ai soggetti a partire dai 18 anni di età.
Sarà inoltre garantita la priorità di accesso alla vaccinazione sia a tutti coloro che non hanno ancora iniziato o completato il ciclo vaccinale primario, sia ai soggetti ancora in attesa della dose addizionale (pazienti trapiantati e gravemente immunocompromessi) e ai più vulnerabili a forme gravi di COVID-19 per età o elevata fragilità, così come a quelli con livello elevato di esposizione all’infezione, che non hanno ancora ricevuto la dose booster, e comunque a tutti i soggetti per i quali è prevista l’obbligatorietà della vaccinazione.

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