Ai sensi del D.L. n. 111 del 6/08/2021, art. 1, comma 6, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza) la presenza in servizio per il personale scolastico sarà subordinata al possesso e all’esibizione della “certificazione verde COVID-19” (cd. Green pass).

La “certificazione verde COVID-19” è rilasciata nei seguenti casi:

  • aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
  • aver completato il ciclo vaccinale;
  • essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
  • essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

A seguito dell’entrata in vigore del suddetto decreto si invita tutto il personale docente, educativo e ATA a rispettare le seguenti indicazioni, da intendersi come disposizioni di servizio.

Il Dirigente Scolastico (o suo delegato) è tenuto all’ingresso in istituto tutti i giorni a verificare il possesso del Green pass e la sua validità mediante app “Verifica C19”. Il trattamento dei dati segue la normativa vigente sulla privacy, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito “GDPR”) e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, nonché del D. Lgs 101/2018.

Successivamente, il controllo sarà effettuato attraverso apposita piattaforma predisposta dal M.I. in collaborazione con il Ministero della Salute. Saranno quindi fornite ulteriori indicazioni.

In caso di irregolarità della documentazione, il personale incaricato informerà immediatamente il Dirigente scolastico. In tal caso non sarà consentito l’accesso ai locali scolastici. Il mancato rispetto delle disposizioni da parte del personale è considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento.

Validità del Green pass

L’articolo 9, decreto-legge n. 52/2021, convertito dalla legge n. 87/2021, definisce le condizioni che la certificazione verde COVID-19 attesta e la relativa validità temporale:

a) somministrazione della prima dose di vaccino (validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione, fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale),

b) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (validità nove mesi),

c) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2 (validità sei mesi),

d) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (validità quarantotto ore). La validità della Certificazione varia a seconda della prestazione sanitaria a cui è collegata.

Per tutte le informazioni su come scaricare il Green pass si rimanda al sito ufficiale https://www.dgc.gov.it/web/

Esenzione dall’obbligo del Green pass

Si fa presente che le suddette disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, di cui si invita a premunirsi (certificato rispondente alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero della Salute 35309 del 4 agosto 2021 e circolare del M.I. 900 del 18 agosto 2021).

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2 viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea. Le certificazioni sono valide anche in formato cartaceo e avranno una validità massima fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni.

Ulteriori misure di sicurezza

Si ribadisce infine la necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione attualmente previste, quali: usare le mascherine, distanziarsi dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

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