Dalla data odierna e fino al 31 dicembre 2021, l’accesso alle strutture scolastiche da parte di chiunque (genitori, fornitori, rappresentanti), ad esclusione degli studenti, sarà consentito solo ed esclusivamente con esibizione e verifica della certificazione verde COVID-19 o idonea certificazione di esenzione, come disposto dal D.L. del 10 settembre 2021, n. 122, art. 1, comma 2 : “Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all’articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed e’ tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti …” e art. 1, comma 3: “La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.”. La violazione delle suddette disposizioni è soggetta a sanzioni secondo la normativa vigente.

Documenti